Cassazione: responsabilità del datore di lavoro per attrezzature lasciate da altri
La quarta Sezione Penale della Cassazione, con sentenza n. 43459 del 14 ottobre 2014, ha affermato che il datore di lavoro è responsabile penalmente dell’infortunio causato da attrezzature pericolose per i lavoratori lasciate da precedenti società presenti nell’appalto qualora non abbia provveduto a rimuoverle.
I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che la responsabilità colposa del datore di lavoro discende dal fatto di non aver preventivamente controllato le obiettive condizioni dell’attrezzo e di averne consentito l’impiego nell’azienda benché non a norma anziché eliminarlo, non apparendo circostanza assolutamente imprevedibile, attesi gli evidenziati riscontri fattuali, che i dipendenti ne potessero occasionalmente far uso.
Il fatto che l’operaio infortunatosi, pur risalendo al medesimo una condotta imprudente ed avventata (che comunque il datore di lavoro è tenuto a scongiurare in ottemperanza alle norme di prevenzione antinfortunistica), avesse usato la prima scala esistente a portata di mano senza averne cercata un’altra più sicura per assolvere alle proprie mansioni, non integrava un comportamento anomalo od imprevedibile od ontologicamente avulso dalle incombenze allo stesso demandate nell’azienda.