Articolo: Unioni civili e convivenze di fatto – effetti nei rapporti di lavoro

approfondimento di Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti – Consulenti del lavoro

 

Estratto dal n. 14/2017 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“La legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge Cirinnà), entrata in vigore il 5 giugno 2016, ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto delle “unioni civili” e regolamentato le “convivenze di fatto”. In modo chiaro deve intendersi:
• per unione civile, il legame affettivo reciproco tra due persone dello stesso sesso, di maggiore età, che si formalizza mediante dichiarazione resa di fronte all’ufficiale di stato civile e in presenza di due testimoni;
• la convivenza di fatto, invece, si esplica nella stabile convivenza di due persone maggiorenni, anche non dello stesso sesso, unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.

Unioni civili

A far data dal 5 giugno 2016 possono dunque legarsi con un’unione civile due persone maggiorenni dello stesso sesso, ciò dovrà avvenire di fronte ad un ufficiale dello stato civile e alla presenza di due testimoni. Vanno evidenziati alcuni aspetti particolari che meglio consentono di analizzare quanto seguirà. In particolare sono escluse:
– le persone già sposate o che hanno contratto altra unione civile;
– soggetti interdetti per infermità di mente;
– condannati per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altro partner.
Va ulteriormente precisato, ai fini documentali, che l’unione civile poggia sulla seguente certificazione:
– certificato per la costituzione;
– dati anagrafici dei partner;
– regime patrimoniale;
– residenza;
– dati anagrafici e residenza dei testimoni.

I soggetti in questione hanno il diritto di includere il partner, nel nucleo familiare, con modalità analoghe a quelle previste per i coniugi.
È del tutto intuitivo come la legge in commento abbia riflessi fiscali e previdenziali per il suo avvicinamento all’istituto del matrimonio, con l’avvertenza che tale istituto resta disciplinato dal Codice civile.”…..continua la lettura

La Redazione

Autore: La Redazione

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