Articolo: Tutele della Genitorialità: la convalida delle dimissioni durante il periodo di prova

articolo di approfondimento di Guglielmo Anastasio (pubblicato sul n. 23 del 12/06/2015 della “Circolare di lavoro e previdenza”)

“La misura della convalida delle dimissioni dei dipendenti/genitori s’inserisce all’interno di un corpus normativo volto a tutelare tali soggetti nella fase estintiva del rapporto di lavoro. La ratio di questo complesso di garanzie risiede non solo nell’esigenza di evitare comportamenti coercitivi e discriminatori del datore di lavoro, ma anche (e più semplicemente) di alleggerire la libera scelta di lasciare il posto di lavoro per motivi familiari. Ciò premesso, appare indubbio che la misura più incisiva in materia sia quella prevista dall’art.54, D.Lgs. n.151/01, incentrato sul divieto di licenziamento:
• della madre, dall’inizio della gravidanza fino al compimento del primo anno del bambino;
• del padre, per tutto il periodo di congedo ex art.28, D.Lgs. n.151/01, e fino al compimento del primo anno del bambino.
Anche se il divieto in parola è connesso allo stato oggettivo di gravidanza, è sempre consigliabile che la lavoratrice o il lavoratore renda edotto il datore di lavoro della circostanza. In altre parole, anche nell’ipotesi in cui la lavoratrice non osservi l’obbligo informativo, il licenziamento sarà sempre affetto da nullità.
Tuttavia, se non riesce a dimostrare che il datore di lavoro fosse a conoscenza dello stato di gravidanza, il risarcimento che potrà invocare sarà pari alle sole retribuzioni maturate nel periodo intercorrente dal momento dell’avvenuta comunicazione (anche se fatta in sede di ricorso giudiziale) sino all’effettiva reintegra….continua la lettura

 

 

Autore: Guglielmo Anastasio

Avvocato, funzionario ispettivo della D.T.L. di Reggio Emilia  

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