Articolo: Tutele crescenti – addio alla tutela reale per i licenziamenti di natura economica, anche nei casi di somministrazione irregolare

articolo di approfondimento di Luca Peluso per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

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“Lo scorso 4 marzo è stato firmato dal Presidente della Repubblica il primo decreto attuativo emanato sulla scorta della Legge Delega n. 183/2014, ai più nota come Jobs Act. Dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto ridisegnerà definitivamente la disciplina dell’invalidità dei licenziamenti per i lavoratori dipendenti assunti da datori di lavoro di qualsiasi dimensione.
Le nuove norme si applicheranno dal giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non soltanto a tutte le nuove assunzioni effettuate ab initio a tempo indeterminato, ma anche nei casi in cui l’assunzione a tempo indeterminato dovesse conseguire alla conversione di contratto a tempo determinato o alla declaratoria di invalidità di un contratto di apprendistato.

Al riguardo, bisogna segnalare che la Commissione Lavoro aveva indicato al Governo l’opportunità di introdurre esplicitamente in decreto non soltanto le ipotesi sopra menzionate, ma anche l’ulteriore caso in cui la costituzione del rapporto di lavoro dovesse conseguire alla declaratoria di invalidità di una precedente somministrazione di lavoro. Ebbene, è fermo parere di chi scrive che, pur in assenza di specifica indicazione in tal senso contenuta nel testo definitivo della legge, le nuove norme saranno applicabili a tutti i casi in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia instaurato in conseguenza di una Sentenza emanata dal Giudice, ivi comprese le ipotesi di costituzione del rapporto di lavoro conseguenti alla nullità o irregolarità di precedenti contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Tanto si afferma con serenità, nella convinzione che il legislatore abbia ben deciso di prevedere nel decreto un’unica ipotesi generale di conversione, ossia di trasformazione di un precedente rapporto a tempo determinato in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, esattamente mantenendo e consolidando la medesima tecnica legislativa utilizzata in passato con l’introduzione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 32, comma 5, della L. 183/2010. Tale norma, infatti, dopo aver dato luogo a significative oscillazioni della Giurisprudenza di merito – divisa, anche nell’ambito delle medesime sezioni, tra Magistrati che ritenevano applicabile l’indennità risarcitoria anche alla somministrazione irregolare e Giudici che costringevano la disposizione ai soli casi di nullità del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato –  è oramai serenamente ritenuta applicabile, appunto, a qualsiasi caso in cui l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia conseguente a una declaratoria di illegittimità di un precedente rapporto a termine, ivi compresi i casi di somministrazione irregolare di manodopera.continua la lettura

 

 

Autore: Luca Peluso

Legal Team per Generazione Vincente

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