Articolo: Termini di notifica dell’illecito amministrativo

approfondimento di Iunio Valerio Romano

 

Estratto dal n. 43/2015 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“Il procedimento ispettivo e sanzionatorio in materia di lavoro e legislazione sociale ha natura speciale, sebbene sia sotteso dai principi generali dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

I due pilastri normativi fondanti, su cui si regge l’intero sistema, sono rappresentati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, che detta disposizioni specifiche, in un contesto procedimentale già di per sé speciale.

I due impianti normativi vanno letti e applicati in combinato disposto, unitamente alle disposizioni contenute nel D.M. 15 gennaio 2014, recante il nuovo codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, e alle indicazioni fornite in sede amministrativa.

I principi generali

La legge 24 novembre 1981, n. 689 contiene i principi generali, mutuati in buona parte dal sistema penale, in tema di procedimento sanzionatorio amministrativo. Tali principi sono enucleati nei primi dodici articoli, mentre in successivi articoli è regolato il procedimento di accertamento e notificazione dell’illecito amministrativo e l’esercizio della cd. potestas puniendi. Il contenzioso giudiziario è, invece, attualmente regolato dall’art. 6 del D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 150.

I dogmi basilari su cui si regge l’intero sistema sono costituiti dal principio di legalità, in virtù del quale l’esercizio della potestas puniendi deve essere previsto e disciplinato dalla legge, e dal principio del tempus regit actum, che riguarda gli aspetti sostanziali e non procedurali, in ragione del quale le sanzioni amministrative si applicano nei casi e nei tempi previsti dalla legge.

Accertamento, contestazione e notificazione dell’illecito amministrativo

La sanzione amministrativa si sostanzia in una misura afflittiva, non consistente in una pena criminale o in una sanzione civile, irrogata nell’esercizio di potestà amministrative come conseguenza di un comportamento assunto da un soggetto in violazione di una norma o di un provvedimento amministrativo. Essa è comminata con ordinanza-ingiunzione, che costituisce titolo esecutivo, dall’ufficio periferico territorialmente competente nelle cui attribuzioni rientra la materia alla quale si riferisce la violazione. Il diritto a riscuotere le somme dovute dall’inciso si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno della commissione dell’illecito, fatta salva l’interruzione della prescrizione secondo le regole di cui al codice civile (cfr. artt. 17, 18 e 28 legge n. 689/1981).

Al di là degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti, all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa pecuniaria possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, con obbligo di rapporto all’organo competente ad emettere ordinanza-ingiunzione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689/1981. Ed in vero, in tema di contestazione e notificazione dell’illecito amministrativo, l’art. 14 della legge n. 689/1981 dispone che la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Qualora la contestazione non possa essere immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.

L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto…continua la lettura

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Autore: La Redazione

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