Articolo: Prime osservazioni sul licenziamento discriminatorio e nullo nel Jobs Act

articolo di approfondimento di Marianna Russo (pubblicato sulla rivista Lavoro e Previdenza Oggi, n. 3-4/2015, pag. 141)

 

A prima vista sembra che la disciplina per i licenziamenti discriminatori e nulli prevista dall’art. 2 del d. lgs. 4 marzo 2015, n. 23, riproduca pedissequamente la disciplina del vigente art. 18 St. lav., come modificato nel 2012.

Prima, però, di accantonare l’argomento, appare utile operare un raffronto testuale tra le due norme per verificare la loro effettiva e integrale sovrapponibilità, cioè la coincidenza dell’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo, nonché delle tutele previste.

Tale operazione può risultare proficua anche al fine di approfondire il licenziamento discriminatorio e le ipotesi di licenziamento nullo, in quanto la sopravvivenza della tutela reintegratoria solo per queste fattispecie – e per l’insussistenza del fatto materiale nei licenziamenti disciplinari – comporta inevitabilmente un maggiore interesse nei loro confronti.

Già la c.d. riforma Fornero, intervenendo in maniera incisiva sull’art. 18 St. lav., ha operato un notevole restringimento del perimetro della tutela reale, che lasciava prevedere un incremento di pronunce giurisprudenziali e una conseguente valorizzazione della tutela antidiscriminatoria. Se tali previsioni non si sono – pienamente – avverate, è probabilmente opportuno dedicare qualche riflessione al tema, per individuare le ragioni ostative e cercare, ove possibile, di eliminarle o almeno ridurle, al fine di non lasciare la tutela reintegratoria solo sulla carta, ma di renderla fruibile laddove ne sussistano i requisiti.”

 

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Autore: Marianna Russo

Ispettrice della DTL di Roma

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