Articolo: Nuove prestazioni occasionali: regime sanzionatorio

approfondimento di Eufranio Massi e Roberto Camera

 

Estratto dal n. 36/2017 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

Vuoi abbonarti a Diritto & Pratica del Lavoro? Solo per i lettori del sito c’è uno sconto del 10%, basta inserire questo Codice Sconto: 00718-773110 – Scarica un numero omaggio

 

Diritto_pratica_lavoroL’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 5 del 9 agosto 2017, ha fornito alle proprie sedi territoriali le prime indicazioni operative finalizzate a sanzionare i comportamenti di chi usa le nuove prestazioni occasionali previste dall’art. 54-bis, D.L. n. 50/2017 (convertito, con modificazioni, in legge n. 96/2017) in modo difforme da quanto previsto dalla norma. La riflessione che segue si occuperà, sostanzialmente, della seconda parte della nota dell’INL, in quanto la prima non fa altro che ripetere, sia pure succintamente, quanto affermato dalla disposizione, ricordando sia i dettati normativi relativi ai limiti reddituali che dimensionali, sia la registrazione preventiva degli utilizzatori, delle persone fisiche-famiglia e dei prestatori sulla piattaforma informatica che, infine, i contenuti della circolare Inps n. 107 del 5 luglio 2017 e del successivo messaggio n. 2887 del 12 luglio 2017. La circolare n. 5/2017, si sofferma in queste “prime indicazioni” che richiamano, espressamente, “successivi approfondimenti” dopo una prima fase di monitoraggio, sulla tracciabilità e sull’apparato sanzionatorio, soprattutto nella correlazione tra la sanzione prevista al comma 20 e quella relativa alla c.d. “maxi sanzione” per lavoro nero disciplinata dall’art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 151/2015. Dopo aver ricordato che le prestazioni sono tracciate attraverso una apposita comunicazione da inviare alla piattaforma informatica dell’Inps, direttamente o con l’ausilio di professionisti ex lege n. 12/1979 o patronati (questi ultimi soltanto per le famiglie), cosa ora possibile dopo lo sviluppo dell’applicativo Inps, l’Ispettorato, afferma, a chiare note, anche perché il concetto è ripetuto in un passaggio successivo, che tale obbligo non riguarda la Pubblica Amministrazione. Ma da dove nasce questo convincimento?

Non è dato sapere anche perché le particolarità che contraddistinguono i soggetti pubblici (che sono quelli richiamati all’interno dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001) si riferiscono (comma 7) all’assenza del limite dimensionale dei cinque dipendenti a tempo indeterminato, al rispetto dei vincoli finanziari relativi alle spese di personale ed alle esigenze temporanee ed eccezionali riscontrabili in alcune attività progettuali in favore di soggetti emarginati, poveri, disabili, per attività solidaristiche e per l’organizzazione di manifestazioni culturali, sociali, sportive o caritative. Vale la pena di ricordare come le esigenze di natura eccezionale e temporanea siano una caratteristica presente in tutti i rapporti non a tempo indeterminato che possono costituirsi con una Pubblica Amministrazione.“….continua la lettura

 

Wolters Kluwer Italia

Autore: Wolters Kluwer Italia

Editore di libri e periodici in materia giuridica

Condividi questo articolo su