Articolo: L’onere formativo nell’apprendistato professionalizzante non è poi così “oneroso”

articolo di approfondimento di Andrea Rapacciuolo – Responsabile U.O. Vigilanza Ordinaria presso la DRL Lombardia

 

Con la circolare n. 18 del 30 luglio 2014 del Ministero del Lavoro si è completato il percorso definitorio relativo alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere di cui all’art. 4 del Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011, meglio noto come Testo Unico in materia di apprendistato, sensibilmente ritoccato in questi pochi anni di vita, da ultimo, dalla legge n.78/2014.

In questo complesso quadro normativo, non si può non provare a “districare la matassa” nella forte convinzione che la disciplina vigente consente alle aziende di usufruire di indubbi vantaggi retributivi, contributivi, fiscali e normativi (in primis, libero recesso al termine del periodo formativo, unico caso di contratto a tempo indeterminato che contempla il recesso ad nutum) chiedendo “in cambio” soltanto di ottemperare all’onere formativo (fare dell’apprendista un lavoratore migliore, adeguatamente formato dal punto di vista professionale e, quindi, più facilmente collocabile nel mercato del lavoro).

La formazione dell’apprendista si svolge su un duplice percorso: formazione di base e trasversale, disciplinata dalle leggi regionali, e formazione tecnico-professionale e specialistica, disciplinata invece dai CCNL. Partiamo da quest’ultima…”.

 

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Autore: Andrea Rapacciuolo

Responsabile U.O. Vigilanza Ordinaria presso la DRL Lombardia

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