Articolo: Licenziamento al termine del periodo di prova
approfondimento di Salvatore Servidio – Esperto tributario del processo del lavoro
Estratto dal n. 11/2017 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Dati del processo
La sentenza 18 gennaio 2017, n. 1180, della Corte di cassazione, offre lo spunto per un approfondimento sulla tematica del licenziamento del lavoratore in prova e, in particolare, sulla rilevanza del positivo superamento dell’esperimento al fine di valutare la legittimità del recesso.
In punto di fatto, la sentenza affronta il caso di un informatore farmaceutico licenziato per mancato superamento della prova, il quale sosteneva nell’opposizione l’illegittimità del provvedimento espulsivo in considerazione del positivo superamento della prova e dell’esistenza di un motivo estraneo a fondamento del recesso (ovvero, l’esubero di personale a seguito dell’unificazione di due linee di prodotti).
La Corte d’Appello, pur rilevando l’ampia discrezionalità del datore di lavoro in ordine alla valutazione delle capacità professionali del dipendente assunto in prova, aveva accertato il positivo superamento della medesima e la mancanza di elementi sufficienti a dimostrare l’esistenza di un motivo estraneo alla prova, confermando la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno nella misura di dieci mensilità della retribuzione globale di fatto. Tale soluzione, argomentando che all’illegittimo recesso poteva fare seguito solo il risarcimento del danno, in quanto la tutela reale di cui all’art. 18, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) avrebbe potuto derivare solo da un recesso intimato per un motivo illecito o estraneo alla prova, mentre le risultanze istruttorie non erano univoche in tal senso.
Il lavoratore, ricorrendo per Cassazione, deduce principalmente, per quanto di interesse, violazione dell’art. 2096 c.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte d’appello abbia ritenuto non fornita la prova dell’esistenza di un motivo estraneo all’esperimento probatorio, in quanto il positivo superamento della prova era di per sé sufficiente a costituire presunzione dell’esistenza di un motivo estraneo, a cui conseguirebbe l’applicazione della tutela predisposta dall’art. 18, legge n. 300/1970.
A sua volta, nel ricorso incidentale, il datore di lavoro deduce vizi di motivazione in ordine ad un fatto controverso decisivo per il giudizio e rileva che, in relazione al preteso positivo superamento della prova, l’argomentazione della Corte d’appello, pur premettendo che durante il periodo di prova vi sono ampi margini di discrezionalità concessi al datore di lavoro al fine di valutare la prestazione del dipendente, avrebbe contraddittoriamente ritenuto insufficiente quanto emerso in ordine allo stile del lavoratore, non coerente con il modello da adottare nell’ambito dei rapporti con gli interlocutori e con i colleghi..”….continua la lettura