Articolo: le regole generali per fruire degli incentivi

dottrina-lavoro-new-bluea cura di Roberto Camera*

 

In caso di assunzione di un lavoratore, per usufruire degli incentivi previsti dalle normative in materia di lavoro, bisogna rispettare alcuni principi generali, previsti dall’articolo 31 del Decreto Legislativo n. 150/2015. Vediamo quali sono:

  1. nessun incentivo spetta se l’assunzione costituisce un obbligo preesistente
    • gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione.
  2. nessun incentivo spetta se la nuova assunzione vìola un diritto di precedenza
    • gli incentivi non spettano se l’assunzione vìola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.
  3. nessun incentivo spetta se l’azienda ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale
    • gli incentivi non spettano se il datore di lavoro, o l’utilizzatore con contratto di somministrazione, ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive.
  4. nessun incentivo spetta se il nuovo datore di lavoro appartiene al gruppo ove è presente l’azienda che ha licenziato il medesimo lavoratore per il quale si vuole usufruire dell’incentivo
    • gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
  5. l’incentivo economico è in capo all’utilizzatore in caso di somministrazione
    • con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore.
  6. calcolo dell’incremento occupazionale
    • nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica”, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di:
      • dimissioni volontarie,
      • invalidità,
      • pensionamento per raggiunti limiti d’età,
      • riduzione volontaria dell’orario di lavoro,
      • licenziamento per giusta causa.
  7. determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata

 


*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di gestione del personale - curatore del sito www.dottrinalavoro.it - @CameraRoberto

Condividi questo articolo su