Articolo: La riforma dell’integrazione salariale ordinaria e straordinaria

approfondimento di Eufranio Massi – Esperto di Diritto del Lavoro

 

Estratto dal n. 46/2015 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA) ed integrata con i chiarimenti amministrativi intervenuti attraverso la circolare dell’INPS n. 197 del 2 dicembre 2015

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Diritto_pratica_lavoro“Il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro rappresenta uno degli obiettivi principali contenuti nella legge delega n. 183/2014 e, segnatamente, nell’art. 2, comma 1, lettera a), punti da 1) a 8).

Parlare di riordino significa mettere mano ad una serie di istituti “consolidati” nel tempo e ad altri, nati e sviluppatisi con la “legislazione dell’emergenza” (si pensi alla “cassa in deroga”, a carico della fiscalità generale, destinata all’estinzione ma che, sarà destinata ad una proroga, sia pur limitata negli importi, nel 2016 attraverso la prossima legge di stabilità), cosa che, peraltro, e per certi aspetti, aveva provato a fare nel 2012 anche la legge n. 92. In tale quadro complessivo va considerata anche la fine del contratto di solidarietà di tipo B, prevista per il 1° luglio 2016 e che sarà rifinanziato fino a quella data attraverso la legge di stabilità 2016.

Ovviamente, mettere mano agli ammortizzatori significa rivedere profondamente ed abrogare moltissime norma tra le quali spiccano la legge n. 164/1975 e gli articoli 1 e 3 della legge n. 223/1991. Per rendersi conto di tutto questo è sufficiente controllare le abrogazioni contenute nell’art. 46.

L’obiettivo perseguito dal Legislatore delegato con il Decreto Legislativo 14 settembre n. 148, pubblicato sul S.O. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, è stato, indubbiamente, quello di razionalizzare e riordinare la normativa, ma anche quello di collocare all’interno di un unico “codice” le disposizioni relative agli strumenti di tutela in costanza di rapporto come l’integrazione salariale ordinaria, quella straordinaria, i fondi di solidarietà ed il contratto di solidarietà difensiva già previsto dall’art. 1 della legge n. 863/1984 ma “cancellato” in quella formulazione dal comma 1, lettera i) dell’art. 46 che ha proceduto anche alla abrogazione di quello c.d. “espansivo” che è stato completamente riscritto anche in una logica che tende a favorire il ricambio generazionale.

L’analisi che segue si sofferma, anche alla luce delle circolari del Ministero del Lavoro n. 24 del 5 ottobre 2015 (emanata, essenzialmente, per i trattamenti integrativi salariali straordinari) e n. 30 del 9 novembre successivo (con chiarimenti applicativi relativi alla nota precedente) nonché su quella dell’INPS n. 197 del 2 dicembre 2015 (che tratta in particolar modo i trattamenti ordinari), sui primi 25 articoli del testo che riguardano la casistica e le procedure per ottenere il trattamento di integrazione salariale, lasciando ad una successiva riflessione quelli che disciplinano i fondi di solidarietà e ricordando che il D.L.vo n. 148/2015 è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia dal 24 settembre 2015.

Come ben si evincerà dall’esame dei singoli articoli, il Legislatore delegato ha cambiato l’ottica della integrazione salariale: non più area di parcheggio in attesa della mobilità o dell’indennità di disoccupazione, ma strumento “vero” per affrontare le crisi. Di qui alcuni strumenti nuovi come il contributo addizionale, il contratto di solidarietà difensivo che diviene un vero e proprio mezzo da utilizzare per l’integrazione del reddito, l’introduzione del quinquennio mobile, il vincolo per la CIGO, fissato dall’art. 12, comma 5, del limite alla concessione delle ore integrate rappresentato dal superamento di un 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori occupati nel semestre precedente, i tempi più brevi per la presentazione delle istanze e per le concessioni….continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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