Articolo: La responsabilità solidale nei contratti affini all’appalto

articolo di approfondimento di Pasquale Staropoli – Avvocato

estratto dal n. 6/2015 della rivista “Guida alle paghe“  (Settimanale IPSOA)

 

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guida_paghe“La speciale forma di responsabilità solidale prevista per l’appalto, le sue peculiarità applicative, impongono, oltre alla definizione della portata delle norma che la regolano, l’osservazione di tutte quelle figure affini che, tuttavia si distinguono da questa fattispecie contrattuale. Ci per individuare correttamente le diverse fattispecie ed i conseguenti regimi di solidarietà quando sussistenti, oltre alla necessaria esclusione di responsabilità comuni, quando per la natura del contratto e dei rapporti economici sottesi, non e ` possibile estendere l’applicazione del- le norme speciali espressamente destinate all’appalto.
Contratti simili, regimi diversi
I punti talvolta in comune tra le diverse tipologie contrattuali richiedono, proprio in ragione della loro affinità, la necessità di evidenziare, invece, la diversità dei regimi, connessi alle differenze delle forme contrattuali. Così, nel contratto di appalto, l’appaltatore fornisce al committente un’opera o un servizio ai quali provvedere direttamente tramite la propria organizzazione di uomini e mezzi, assumendone il rischio d’impresa. Nella somministrazione di lavoro, invece, per tutta la durata della missione i lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore, senza che sul somministratore gravino obblighi di natura organizzativa della prestazione lavorativa. La distinzione, che pure risulterebbe netta, non ha impedito l’insorgere di dubbi interpretativi alla luce del riferimento, nella definizione normativa di appalto, al concetto di «opere e servizi», che unitamente all’utilizzo talvolta indistinto, soprattutto in ambito comunitario, del termine fornitura quasi quale sinonimo dell’appalto, ha al contempo fatto insorgere le necessità di distinzione premesse. Infatti, da un lato, il contratto di somministrazione gode, nel nostro ordinamento, di una propria specifica disciplina e regime solidaristico, dall’altro, il facere quale elemento caratterizzante l’appalto, ne consente la doverosa diversificazione rispetto a figure affini come appunto la somministrazione, la fornitura, etc., prive di tale connota-
to fondamentale e perciò a giusta ragione, soggette a discipline diverse anche in relazione agli eventuali regimi di responsabilità solidale sussistenti. A ciò si deve aggiungere la disciplina prevista in materia di trasporto, altro contratto latu sensu ascrivibile alla categoria generale della fornitura di beni e servizi…..continua la letturaico_pdf

 

 

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Autore: Wolters Kluwer Italia

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