Articolo: Jobs act: come cambia la somministrazione di lavoro dopo il D.L.vo n. 81/2015

articolo di approfondimento di Luca Peluso per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

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“Il 25 giugno è entrato in vigore il Decreto Legislativo 81/2015 recante la “disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”, che, appunto, ha riscritto la disciplina della maggior parte degli istituti contrattuali utilizzati dalle aziende per reperire manodopera.

Gli articoli da 30 a 40 del decreto dettano la nuova disciplina della somministrazione. Esaminiamo le principali novità rispetto alle normativa previgente.

Viene meglio evidenziata, eliminando buona parte delle commistioni presenti nella precedente normativa, la distinzione tra contratto commerciale di somministrazione di manodopera, stipulato tra somministratore ed utilizzatore, e contratto di lavoro stipulato tra lavoratore e agenzia per il lavoro

L’articolo 30 definisce il contratto commerciale di somministrazione di manodopera, che viene sottoscritto tra l’agenzia e l’utilizzatore, come “il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore”.

Sparisce, dunque, nella disposizione che reca la definizione del contratto di somministrazione ogni riferimento al contratto di lavoro. La ferma distinzione tra contratto di somministrazione e contratto di lavoro è da sempre stata ben chiara alla dottrina e alla Giurisprudenza, tuttavia nell’ambito della disciplina prevista dal precedente D. Lgs. 276/03 non mancavano norme atte a destare confusione.

Viene confermata, per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, la totale acausalità, che viene estesa anche allo staff leasing

È confermata, con il nuovo decreto legislativo, la scelta operata dal legislatore già con il D. L. 34/2014 di eliminare definitivamente ogni riferimento alle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che fino al marzo dello scorso anno hanno legittimato tanto il ricorso alla somministrazione a termine quanto l’utilizzo del contratto di lavoro a tempo determinato. Tale scelta, a parere di chi scrive, è frutto di una precisa volontà del legislatore di liberare definitivamente tali istituti dalla morsa di un vincolo – le ragioni di ricorso, appunto – che in passato ha dato luogo a un cospicuo contenzioso dagli esiti, per altro, assolutamente incerti, ed anzi diametralmente opposti, anche nell’ambito della medesima sezione di Tribunale. Ne consegue che resta oggi sempre possibile il ricorso alla somministrazione a termine a prescindere dall’esistenza o meno di una concreta esigenza di carattere transitorio in capo all’utilizzatore...continua la lettura

 

 

Autore: Luca Peluso

Legal Team per Generazione Vincente

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