Articolo: I “nuovi” limiti all’esercizio del potere di controllo a distanza

approfondimento di Marianna Russo – Ispettore presso l’Ispettorato territoriale del lavoro di Roma

Estratto dal vol. 2, n. 2, 2016 della rivista digitale Labour & Law Issues

 

“«L’ideale di ogni potente è sempre stato quello di vedere ogni gesto e di ascoltare ogni parola dei suoi soggetti (possibilmente senza essere visto né ascoltato)».

Inutile negarlo: questa tentazione potrebbe averla anche il datore di lavoro e il progresso tecnologico è in grado di fornirgli tutti gli strumenti per realizzarla. In un contesto sociale in cui sempre più si insinua la percezione che quanto sia tecnicamente possibile sia anche lecito risulta quanto mai attuale il dibattito sui “limiti” all’esercizio del potere di controllo di cui il datore di lavoro è titolare. In pratica, per distinguere tra la fisiologia e la patologia dello ius inspiciendi  è fondamentale interrogarsi su «chi controllerà i controllori», perché, se da un lato sussiste il diritto datoriale all’accertamento dell’esatto adempimento dell’obbligazione lavorativa, dall’altro lato c’è la tutela della libertà e dignità del lavoratore, sancita nella Carta Costituzionale e nel titolo primo dello Statuto dei lavoratori. Pertanto, possono senz’altro cambiare le modalità della tutela apprestata, ma resta fermo il bene giuridico da proteggere, cioè il «diritto del lavoratore a svolgere la propria prestazione in un ambiente sereno, libero dai  condizionamenti che potrebbero derivare da qualunque forma di controllo occulto e continuativo».

D’altronde, le tutele non possono rimanere cristallizzate nel tempo: per essere effettive e non dar luogo a pericolose distorsioni è necessario adattare al mutato contesto le forme in cui concretamente si esprimono. Indubbiamente il “vecchio” art. 4 Stat. lav., sorto in un’epoca completamente diversa, in cui la tecnologia stava appena muovendo i primi passi, rischiava di mostrare qualche “ruga” di troppo nell’epoca dell’anywhere anytime, in cui i modelli organizzativi dell’impresa cambiano a velocità vorticosa per adeguarsi alle esigenze della globalizzazione e della digitalizzazione. Al riguardo è emblematico il c.d. lavoro agile: se le stesse modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato – al fine di ‹‹incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro›› – diventano estremamente flessibili nei tempi e nei luoghi, grazie all’uso della più avanzata tecnologia, è naturale e consequenziale che subisca una metamorfosi anche l’esercizio del potere di controllo datoriale.

Si tratta di uno snodo nevralgico del diritto del lavoro: i controlli sono essenziali alla realizzazione del tipico interesse imprenditoriale, ma, al tempo stesso, possono presentare modalità lesive della dignità dei lavoratori.

Pertanto, nella consapevolezza che per ottenere l’equilibrio tra esigenze legittime e contrapposte è necessario introdurre meccanismi di pesi e contrappesi, occorre interrogarsi non tanto sul “se”, ma sul “come” il nuovo art. 4 Stat. lav. realizzi il bilanciamento tra potere di controllo  tecnologico e protezione del lavoratore.”….continua la lettura

Autore: Marianna Russo

Ispettrice della DTL di Roma

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