Articolo: Edilizia – Durc a validità ridotta

articolo di approfondimento di Vitantonio Lippolis* per ItaliaOggi7 del 5 aprile 2015

 

“Dal 1° gennaio 2015, nei lavori di edilizia privata, la validità del Durc è di 90 giorni. È quanto afferma il Ministero del lavoro nella nota n. 3899 del 5 marzo con la quale ha chiarito che il periodo transitorio previsto dall’art. 31, comma 8-sexies della legge n. 98/2013 (che estendeva la validità del documento fino a 120 giorni dalla data di emissione) è terminato il 31/12/2014.

Il Durc è il certificato che, sulla base di un’unica richiesta, attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti dell’Inps, dell’Inail e (con riguardo alle sole imprese appartenenti al settore) della Cassa edile.

Questo certificato, oltre che per l’assegnazione di appalti pubblici, è necessario anche per l’esecuzione di appalti privati nel settore dell’edilizia. Più precisamente l’art. 90, comma 9 del dlgs n. 81/2008 (TuSic) prevede, all’interno dei cantieri temporanei e mobili di appalti pubblici e privati, che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affi damento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo debba, fra l’altro:

a) verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi per mezzo dell’acquisizione del relativo Durc nel quale si evidenzi la regolarità contributiva dell’operatore economico;

b) trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività il Durc delle imprese e dei lavoratori autonomi. A quest’ultimo riguardo, in relazione all’intervenuta generalizzazione dell’obbligo di acquisizione d’ufficio di questo certificato da parte di tutte le p.a., è l’amministrazione concedente oggi che, ha l’onere di acquisire d’uffi cio il Durc delle imprese impegnate nel cantiere (cfr. Inps circ. n. 98/2012)….continua la lettura


*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

 

Vitantonio Lippolis

Autore: Vitantonio Lippolis

Funzionario ispettivo presso la DTL di Modena – Relatore nell’ambito di convegni e seminari in materia di diritto del lavoro e legislazione sociale.

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