Parlamento: modificato l’articolo 645 c.p.c. in tema di opposizione
Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012, la Legge n. 29 dicembre 2011, n. 218, con la quale modifica l’articolo 645 del c.p.c. in tema di “opposizione”. Qui di seguito è riportato l’articolo modificato.
Codice di Procedura Civile
Art. 645.
(Opposizione)
L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto [c.p.c. 641], con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’art. 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto.
In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. (1)
(1) Le parole: “; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà” sono state soppresse dalla Legge n. 29 dicembre 2011, n. 218, approvata in via definitiva dalla Camera il 6 dicembre 2011 ed pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012.