Parlamento: le comunicazioni obbligatorie nel settore agricolo
L’art. 2, comma 13 – bis, della Legge n. 44/2012 è intervenuto sulle comunicazioni obbligatorie del settore agricolo con un intervento sull’art. 9-bis, comma 2, terzo periodo, della Legge n. 608/1996 sostituendo le parole “nel settore turistico” con le parole “nei settori agricolo, turistico”.
Da quanto appena detto si deduce che anche nel settore agricolo, oltre che in quello turistico e nei pubblici esercizi – in quest’ultimo per effetto dell’art. 18 della Legge n. 35/2012 – “il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello di instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l’identificazione del prestatore di lavoro”.
Vale la pena di ricordare come in materia di comunicazioni obbligatorie in agricoltura fosse già intervenuta (sia pure per altri aspetti) la Legge n. 35/2012 che, all’articolo 18, aveva ammesso la comunicazione plurima in caso di assunzioni contemporanee a tempo determinato.