Parlamento: responsabilità solidale del committente negli appalti e nei subappalti anche per l’IVA
L’art. 2, comma 5–bis, della legge n. 44/2012, riformando l’art. 35, comma 28 della legge n. 248/2006 ha affermato che “in caso di appalto di opere e servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, al versamento all’erario delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente e dell’IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell’ambito dell’appalto, ove non dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l’inadempimento”.
In materia di responsabilità dell’impresa committente vanno, altresì, tenuti presenti l’art. 29, comma 2 del D.L.vo n. 276/2003 (nella versione riformata dall’art 21 della Legge n. 35/2012 – retribuzioni, contributi, premi assicurativi, e TFR maturato, entro i due anni dalla cessazione dell’appalto) e l’art. 26 del D.L.vo n. 81/2008 per gli infortuni non coperti dall’INAIL.