Min.Lavoro: obbligo dell’utilizzatore di comunicare i lavoratori somministrati
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota prot. 37/0012187/MA007.A001 del 3 luglio 2012, ha fornito alcune note interpretative in ordine alla comunicazione periodica sul lavoro tramite agenzia interinale, prevista dall’art. 24, comma 4, lett. b), D.L.vo n. 276/2003 e dall’art. 3, D.L.vo n. 24/2012.
La disposizione stabilisce l’obbligo dell’utilizzatore di comunicare “il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati” alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e in mancanza alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’obbligo deve essere adempiuto ogni 12 mesi, anche mediante l’associazione dei datori di lavoro alla quale l’utilizzatore aderisce.
In caso di mancato o non corretto assolvimento dello stesso, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da 250,00 a 1.250,00 euro.
Nella fase transitoria relativa all’anno 2012, la disposizione sanzionatoria introdotta dall’art. 3 del D.L.vo n. 24/2012, trova applicazione ai contratti di somministrazione di lavoro conclusi nell’arco temporale compreso tra il 6 aprile 2012 (data di entrata in vigore del decreto) e il 31 dicembre 2012.
Per gli anni successivi occorre tenere presente l’intero anno solare. In quest’ultimo caso, il termine per l’adempimento dell’obbligo sarà il 31 gennaio 2013.