Call center: cambi di appalto e gestione del personale
In data 30 maggio 2016 è stato sottoscritto, in applicazione di quanto affermato dall’art. 1, comma 10, della legge n. 11/2016, l’accordo con il quale le organizzazioni datoriali e sindacali di settore (Asstel, Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil) hanno definito la procedura per la gestione dei rapporti di lavoro in essere a seguito di cambio di appalto.
Le parti hanno rivisto l’art. 53 del CCNL.
- La prosecuzione del rapporto può verificarsi in occasione di cambi di appalto che abbiano oggetto la medesima attività presso lo stesso committente, con specifici obblighi di comunicazione tra l’azienda uscente e quella subentrante;
- L’impresa uscente deve dare la notizia del cambio alle organizzazioni territoriali e nazionali ed alla RSU con l’indicazione del numero dei lavoratori e delle modalità di svolgimento della prestazione;
- L’impresa subentrante deve comunicare alle stesse organizzazioni sindacali che si è aggiudicata il servizio: ciò va effettuato entro i 30 giorni antecedenti l’inizio dell’attività;
- Le OOSS possono chiedere l’esame congiunto entro i 5 giorni successivi alla ricezione della nota di cui al punto 3. La procedura si intende utilmente esperita entro i 20 giorni dalla sua attivazione e può concludersi con un accordo o un mancato accordo;
- I lavoratori interessati sono quelli presenti, in via continuativa ed esclusiva, presso l’appalto da almeno 6 mesi precedenti: il passaggio può avvenire sia a parità di condizioni contrattuali e modalità già applicate dal precedente datore o con variazione di modalità e condizioni. Il cambiamento delle condizioni può prevedere il ricorso al tempo parziale, alla riduzione dell’orario di lavoro, alla flessibilità nelle giornate lavorative, ai livelli di inquadramento ed ai trattamenti retributivi (non si potrà scendere, in ogni caso, sotto alcuni livelli predefiniti), con possibile adibizione dei c.d. “team leader” ad altre attività operative, con revisione del trattamento economico.