Cassazione: periodo di comporto e aspettativa non retribuita
Con sentenza n. 6697/2016, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto anche se avvenuta successivamente alla richiesta, e ottenimento, da parte del lavoratore, di un periodo di aspettativa non retribuita.
I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che la concessione del periodo di aspettativa non retribuita, da parte del datore di lavoro, anche se avvenuta dopo la conclusione del periodo di comporto, non implica una tacita prosecuzione del rapporto di lavoro ed una rinuncia al recesso per il suo superamento, ma solo un trattamento di miglior favore accordato.
La stessa Corte di Cassazione, in una recente sentenza (12233/13) ha evidenziato come debbano essere “dilatati” i limiti temporali per poter procedere al licenziamento per superamento del comporto sino a ricomprendere la durata dell’eventuale aspettativa richiesta dal lavoratore.