Dottrina Per il Lavoro: le risposte ministeriali alla nuova procedura delle dimissioni

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a cura di Roberto Camera

 

Una sintesi delle risposte più interessanti, fornite dal Ministero del Lavoro, sulla procedura delle dimissioni telematiche:

  • La procedura telematica è l’unica “forma tipica” per rendere efficaci le dimissioni o la risoluzione consensuale.
  • Nell’area riservata del portale cliclavoro.gov.it, le aziende possono ricercare le comunicazioni nella sezione “Dimissioni volontarie”.
  • La data di decorrenza delle dimissioni da indicare nel modello telematico è quella del primo giorno di non lavoro.
  • Devono effettuare la procedura anche:
    • Le lavoratrici che si trovano nel periodo tra la data di pubblicazione del matrimonio e fino ad un anno dalla celebrazione dello stesso.
    • Coloro i quali presentano le dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata
    • Lavoratori con rapporto a tempo determinato che decidono di recedere prima della scadenza del contratto
  • Sono esclusi dalla comunicazione telematica:
    • i rapporti nel pubblico impiego,
    • i lavoratori domestici,
    • le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale (DTL, sindacale o Commissione di certificazione),
    • lavoratrice nel periodo di gravidanza (convalida presso la DTL),
    • lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (convalida presso la DTL),
    • i lavoratori in periodo di prova,
    • i rapporti di lavoro marittimo,
    • i collaboratori coordinati e continuativi,
    • i tirocini.
  • L’email del datore di lavoro, alla quale inviare la comunione telematica, può essere anche quella non certificata.
  • Il lavoratore può avvalersi di un soggetto abilitato presente su tutto il territorio nazionale e non necessariamente quello presente nella provincia ove ha sede il datore di lavoro. Questi i soggetti abilitati:
    • Patronati,
    • Sindacali,
    • Enti bilaterali,
    • Commissioni di certificazione.
  • In caso di slittamento della data di dimissioni per malattia del lavoratore durante il periodo di preavviso, non dovrà essere rinviato il modello di dimissioni corretto ma basterà che il datore di lavoro indichi, nell’Unilav, l’effettiva data di cessazione. L’eventuale discordanza tra la data di cessazione comunicata dal lavoratore e quella indicata dal datore di lavoro è del resto comprovata dallo stato di malattia del primo.
  • In caso di accordo tra le parti, successivo all’invio del modello telematico, che vada a modificare la data di “uscita” del lavoratore dall’azienda, non dovrà essere rifatta la procedura telematica ma il datore di lavoro effettuerà la comunicazione all’Unilav con la nuova data di dimissioni, così come concordata con il lavoratore.

fonte: cliclavoro.gov.it


 

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Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di gestione del personale - curatore del sito www.dottrinalavoro.it - @CameraRoberto

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