Trib.Milano: licenziamento per superamento periodo di comporto e mancato tentativo di conciliazione
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 5 marzo 2013, ha affermato che il licenziamento per superamento del periodo di comporto non rientra tra le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per il quale la legge n. 92/2012, innovando l’art. 7 della legge n. 604/1966, ha previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione da svolgersi, prima dell’effettivo recesso, avanti alla commissione provinciale di conciliazione istituita presso la Direzione territoriale del Lavoro. Le due ipotesi sono ontologicamente diverse trovando la loro disciplina, rispettivamente, nell’art. 7 della legge n. 604/1966 e nell’art. 2110 c.c. . In tale ottica la previsione contenuta nella circolare n. 3/2013 del Ministero del Lavoro, finalizzata ad escludere il licenziamento per superamento del periodo di comporto dalla procedura conciliativa obbligatoria, appare corretta. L’ordinanza fissa, altresì, due principi fondamentali:
a) inesistenza di un onere di informazione a carico del datore di lavoro nei confronti del lavoratore circa l’imminente superamento del periodo (a meno che non vi sia una espressa previsione discendente dalla contrattazione collettiva);
b) nel computo del comporto rientrano anche le giornate del sabato e della domenica, nonché le altre festività comprese nel periodo di malattia.