Trib.Milano: licenziamento per superamento del periodo di comporto e motivazioni
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 9 marzo 2013, ha affermato che nella motivazione del licenziamento per superamento del periodo di comporto non debbono necessariamente essere indicati tutti i giorni di assenza per malattia in quanto già conosciuti dal lavoratore, essendo sufficiente evidenziare il superamento ed il numero totale delle assenze verificatesi nel periodo preso in considerazione, fermo restando nell’eventuale giudizio successivo l’onere per il datore di provare compiutamente i fatti costitutivi. Una comunicazione di recesso, tuttavia, estremamente stringata che fa riferimento al superamento del periodo di comporto senza alcun riferimento temporale alla durata delle assenze, appare priva di specifica motivazione, perché inidonea a rendere il prestatore consapevole della sussistenza del giustificato motivo di recesso.
Il licenziamento non essendo accompagnato da una specifica motivazione, come richiesto dall’art. 2 della legge n. 604/1966 (riformato dalla legge n. 92/2012), è inefficace ma il rapporto si risolve, comunque, dalla data del licenziamento ed il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 18, comma 6, della legge n. 300/1970, viene condannato a pagare una indennità risarcitoria “depotenziata”, compresa tra le 6 e le 12 mensilità di retribuzione.