Articolo: anno 2016 – la ricerca del miglior incentivo per l’occupazione

articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

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“Il disegno di legge di Stabilità per l’anno 2016, presentato dall’Esecutivo all’approvazione del Parlamento, ripropone il beneficio, sia pure in misura ridotta e per un arco temporale minore: infatti, l’esonero viene riconosciuto, alle medesime condizioni, per un massimo di 3.250 euro (invece che 8.060 euro) per il biennio successivo all’assunzione (e non per un triennio), relativamente quota contributiva a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL. Presumibilmente, il tetto per il godimento massimo dell’agevolazione, si attesterà intorno ai 27.000 euro l’anno.,

Come dicevo, da una prima lettura del testo emergono alcuni elementi che, a prescindere dalla durata e dall’importo, lo pongono in stretta continuità con in precedente. Essi, nella sostanza, sono:

  • generalità dell’incentivo: ad esclusione del lavoro domestico che ha proprie specifiche peculiarità e ad eccezione del contratto di apprendistato che è, sì un rapporto a tempo indeterminato, ma ha una propria morfologia sotto l’aspetto dei vantaggi di natura contributiva, economica, fiscale e normativa, e del contratto di lavoro intermittente, sia pure a tempo indeterminato, che risponde alla mera logica della “chiamata” del datore di lavoro, esso si applica, senza distinzione, a tutti i datori di lavoro privati. La “non selettività” dell’esonero fa sì che non trovino applicazione le disposizioni comunitarie sugli aiuti di Stato;
  • mancanza di un rapporto a tempo indeterminato negli ultimi sei mesi: tale principio fa sì che possano essere assunti anche lavoratori che, a vario titolo, con lo stesso o altro datore di lavoro, abbiano avuto, nel periodo considerato, rapporti a termine o con altre tipologie contrattuali subordinate o di natura autonoma. Da ciò discende, ad esempio, la impossibilità di assunzione anche nella ipotesi in cui i prestatori abbiano avuto, nei sei mesi antecedenti, un rapporto a tempo indeterminato sia di somministrazione che di lavoro domestico;
  • impossibilità di assunzione agevolata per chi, nel periodo 1° ottobre 2015 -1° gennaio 2016, risulterà assunto a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro (identificabile anche nel caso della “interposta persona”) che richiederà il beneficio. Lo stesso discorso vale per le società controllate o collegate accertabile anche sulla base della previsione contenuta nell’art. 2359 c.c.;
  • rispetto dei principi contenuti nell’art, 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006: questo richiamo, effettuato dalla circolare INPS n. 17/2015, appare fortemente confermato, atteso che si richiede al datore di essere in regola con il versamento degli oneri previdenziali, di non aver riportato condanne per violazioni gravi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di rispettare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale…. continua la lettura
Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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