DURC: le novità dopo il “Decreto del fare”
L’articolo 31, della legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, stabilisce che il DURC per i contratti di lavori, servizi e forniture vale per 120 giorni e può essere “speso” anche per le agevolazioni normative e contributive sul lavoro e sulla legislazione sociale e per i finanziamenti regionali, statali e comunitari.
L’estensione della validità, fino al 31 dicembre 2014, si applica anche ai lavori privati edili.
I soggetti tenuti ad applicare il codice degli appalti pubblici debbono acquisire d’ufficio il DURC per gli appaltatori e per i subappaltatori. Il DURC acquisito nella prima fase di un appalto pubblico può esser utilizzato anche per l’acquisizione e la stipula di altri contratti pubblici diversi da quello per il quale è stato acquisito.
Per il saldo finale è sempre prevista l’acquisizione di un nuovo DURC.
In caso di inadempienza verso gli Enti previdenziali ed assicurativi è previsto un intervento sostitutivo con trattenuta dal pagamento delle somme dovute in misura pari all’inadempienza.
la Legge n. 98/2013 di conversione del Decreto Legge n. 69/2013