Articolo: Le collaborazioni coordinate e continuative dopo la riforma
articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“L’analisi che segue riguarda quelle tipologie di lavoro autonomo, sviluppatesi oltre misura negli ultimi quindici anni e che sono state interessate da provvedimenti di riforma, sia pure parziale, attraverso più interventi. Ora, il Decreto Legislativo di riordino dei contratti di lavoro e delle mansioni, approvato, in via definitiva, dal Consiglio dei Ministri il giorno 11 giugno 2015 ed in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, interviene superando il contratto a progetto e prevedendo alcuni significativi cambiamenti.
La riflessione che segue, pertanto, non potrà che soffermarsi su quanto detto dagli articoli 2, 51, 52, 53 e 54.
Art. 2: Collaborazioni organizzate dal committente
Già dal titolo della rubrica dell’articolo si capisce ove mira il Legislatore delegato: a partire dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed ai luoghi di lavoro.
E’ stato adoperato il verbo “applicare”: ciò significa che rispetto alle collaborazioni che presentano quelle caratteristiche, pur se qualificate da un progetto, non c’è alcuna presunzione relativa da verificare (cosa che potrebbe portare a disquisizioni di natura giuridica e ad interpretazioni difformi), ma trova applicazione la normativa tipica del rapporto di lavoro subordinato, con tutti gli istituti normativi, retributivi e contributivi che da essa discendono: di conseguenza, appare chiaro comprendere quale sarà l’atteggiamento degli organi di vigilanza.
Ovviamente, la chiave di volta del comma 1, è rappresentata non tanto dalle caratteristiche della personalità e della continuità, sulle quali mi soffermerò quando parlerò dell’art. 409, n. 3, cpc che resta pienamente in vigore, quanto dal fatto (e ciò pare del tutto decisivo) che le modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche per quel che concerne la tempistica ed il luogo di lavoro….continua la lettura“