Min.Lavoro: interpretazione dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati

sicurezza2La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro ha fornito, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, risposta ad un interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con interpello in materia di sicurezza n. 5 del 24 giugno 2015pdf_icon ha dato parere in merito alla interpretazione dell’art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati.

In particolare, l’istante rappresenta che: “il d.l.vo 81/2008 prevede, all’art. 65, co 2 e 3, che, in deroga, possono essere destinati al lavoro, locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particoli esigenze tecniche (co 2) e comunque anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche (co 3) in assenza di emissioni di agenti nocivi, assicurando sempre idonee condizioni di aerazione meccanica e&o naturale, di illuminazione artificiale e di microclima (bar, ristoranti, attività commerciali, ecc.). l’ordine degli ingegneri ritiene che, alle condizioni suddette, vi possa essere permanenza di lavoratori in detti locali per l’intera gionata lavorativa contrattuale“.

La sintesi della risposta:

“…Il potere attribuito all’organo di vigilanza, dal succitato art. 65 comma 3, si concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinato provvedimento, i limiti posti dall’ordinamento all’utilizzazione dei locali sotterranei o semisotterranei, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con il bene tutelato e costituito, nel caso in specie, dalla salute e sicurezza dei lavoratori.

Ciò posto, il provvedimento di autorizzazione deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto al comma 3 dell’art. 65, il quale impone che le predette lavorazioni “non diano luogo ad emissione di agenti nocivi”, presuppone il rispetto del d.l.vo n. 81/2008 e, in particolare, richiede la verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (comma 2, art. 65, d.l.vo n. 81/2008).

Sulla base di quanto sopra, si desume che nell’ambito dell’atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull’orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima.”.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

La Redazione

Autore: La Redazione

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