Dottrina Per il Lavoro: pillole di conoscenza – DIS-COLL (indennità di disoccupazione per co.co.co./pro.)

dottrina-lavoro-new-bluea cura di Roberto Camera

 

La nuova prestazione viene riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015. Sono esclusi gli:

  • iscritti anche ad altre Gestioni Inps,
  • amministratori di società e dei sindaci,
  • pensionati.

 

Requisiti

La DIS-COLL spetterà ai collaboratori che hanno i seguenti requisiti:

  • siano in stato di disoccupazione;
  • possano far valere, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, almeno 3 mesi di contribuzione accreditati nella Gestione Separata;
  • possano far valere nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo (€ 647,83) che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

 

Durata

La durata sarà pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento, ferma restando la durata massima di 6 mesi.

 

Calcolo

Al fine della determinazione dell’indennità sarà necessario valutare il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti effettuati nell’anno di cessazione e nell’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazioni di essi. Con l’operazione precedente si determina il reddito medio mensile al quale, se pari o inferiore a € 1.195,00, sarà applicata la percentuale del 75%. Qualora il reddito medio mensile sia superiore al valore limite, la DIS-COLL sarà pari al 75% del valore di € 1.195,00, cui si aggiungerà il 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e € 1.195,00.

Il valore massimo dell’indennità non potrà superare € 1.300,00 mensili. L’indennità subirà poi un decremento del 3%, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

 

Domanda

Per ottenere il beneficio il soggetto richiedente dovrà presentare, con modalità telematiche e a pena di decadenza, apposita istanza all’Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di gestione del personale - curatore del sito www.dottrinalavoro.it - @CameraRoberto

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