Min. Lavoro: interpello 33/2008 – Congedi per malattia del figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 33 del 19 agosto 2008, ha risposto ad un quesito dell’ASSAEREO (Associazione Nazionale Vettori e Operatori del Trasporto Aereo), in merito all’esatta individuazione del periodo rientrante nell’ambito dell’ “età compresa fra i tre e gli otto anni” del bambino, ai fini della fruizione del congedo riconosciuto, alternativamente, a ciascun genitore per malattia del figlio, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.L.vo n. 151/2001:
La risposta in sintesi:
“…. L’art. 47, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 151/2001, disciplina due distinte ipotesi di astensione del genitore dal lavoro: il congedo per malattia “di ciascun figlio di età non superiore a tre anni”, la cui fruizione – come appare evidente dallo stesso testo normativo – è estesa fino al compimento del terzo anno di età del bambino, senza alcun limite di giorni ed il congedo per malattia del figlio “di età compresa fra i tre e gli otto anni”, attribuito entro il limite individuale di cinque giorni lavorativi di assenza all’anno.
Quest’ultimo diritto di astensione dal lavoro è riconosciuto in favore di ciascun genitore per ogni figlio di età superiore ai tre anni e decorre, pertanto, dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età e fino agli otto anni, compreso il giorno del compimento dell’ottavo anno di età.
Tale interpretazione appare confermata dal successivo art. 49 del D.L.vo n. 151/2001 che, in merito al trattamento previdenziale relativo ai periodi di congedo per malattia del figlio, prevede la contribuzione figurativa “fino al compimento del terzo anno di vita del bambino” (art. 49, comma 1) nonché, “successivamente al terzo anno di vita” e “fino al compimento dell’ottavo anno” (art. 49, comma 2), estende l’applicazione delle modalità di calcolo della copertura contributiva previste dall’art. 35, comma 2.
Significativo è inoltre il rinvio, operato dal citato art. 49, comma 2, alla disciplina di cui all’art. 35, comma 2, che fa riferimento al trattamento previdenziale dei periodi di congedo parentale, riconosciuti a ciascun genitore ai sensi dell’art. 32 del D.L.vo n. 151/2001, per ogni bambino “nei suoi primi otto anni di vita”.
Non è, infine, irrilevante richiamare la circolare INPS n. 109/2000 che, in merito ai limiti temporali per la fruizione dell’astensione facoltativa da parte dei genitori, ne prevede espressamente l’estensione “fino al giorno, compreso, dell’ottavo compleanno”).”.