Min. Lavoro: interpello 11/2008 – Le quote contributive destinate al finanziamento delle forme pensionistiche complementari
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con interpello n. 11 del 2 maggio 2008, risponde ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro in ordine alla natura delle quote contributive destinate al finanziamento delle forme pensionistiche complementari, diverse dal conferimento del TFR maturando, si è così espressa:
“….In definitiva si può concludere circa la peculiare caratteristica di tali quote, aventi struttura contributiva, ma una natura retributiva, benché non rientranti nell’art. 36 Cost., avendo comunque una funzione diversa rispetto alla sua inclusione nel “minimo retributivo costituzionalmente garantito” realizzando, di converso, una funzione che è strettamente a carattere previdenziale e rientrante più propriamente nell’art. 38, comma 2, Cost.
Con riguardo infine, alla ulteriore questione circa l’obbligatorietà del contributo nei confronti dei datori di lavoro non iscritti all’Organizzazione sindacale stipulante gli accordi istitutivi dei Fondi di previdenza complementare, è da rilevare che – in virtù dell’art. 39 Cost. e alla luce della portata del D.Lgs n. 252/2005 – l’iscrizione del datore di lavoro all’Organizzazione sindacale che ha stipulato i relativi contratti o accordi collettivi, ovvero l’adesione esplicita a questi ultimi, deve essere equiparata all’adesione implicita, o comunque alla concreta applicazione di fatto, dei relativi accordi (in merito alla vincolatività dei contratti collettivi di diritto comune in caso di adesione anche implicita agli stessi, v. per tutte Cass., SS.UU., n. 2665/1997).
Pertanto, esclusa la sussistenza dell’obbligo contributivo de quo nei confronti dei datori di lavoro non iscritti all’Organizzazione sindacale stipulante gli accordi istitutivi dei Fondi e che non applicano nemmeno in via di fatto gli stessi accordi, detto obbligo permane nei confronti dei datori di lavoro i quali, ancorché non iscritti all’Organizzazione stipulante, diano concreta applicazione al contratto collettivo istitutivo del Fondo a cui il lavoratore risulti iscritto.”.